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del 02/06/2021

La Dichiarazione di Conformità e la Dichiarazione di Rispondenza.
Una documentazione da tenere nel fascicolo della propria abitazione, è la Dichiarazioni di Conformità degli impianti. Documentazione che deve essere conservata nel “Registro Anagrafe Sicurezza”, che dovrebbe essere presente nella documentazione di ogni condominio.
L’art. 1130 c.c. comma 6 afferma che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale nel quale si deve individuare le generalità dei singoli proprietari e/o dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, completo del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, eventualmente anche ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Con la mancanza delle dichiarazioni di conformità il proprietario dell’impianto rischia una sanzione pecuniaria quando:

ci siano controlli e/o accertamenti da parte delle istituzioni preposte;

si verificano incidenti, infortuni o danni a persone o a beni immateriali.
La legge 46 del 5/05/1990 sugli impianti è stata superata con il Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008. La normativa di riferimento per gli impianti è presente nel “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”
Il suddetto decreto definisce le specifiche che devono possedere le imprese abilitate a realizzare, trasformare ed ampliare gli impianti in questione (art. 3), definisce i requisiti tecnico-professionali che il responsabile tecnico deve possedere (art.4) e quando sia necessario il progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto al proprio albo di appartenenza (art.5).
Il D. M. 37/08 riguarda i seguenti impianti (art.1):
1.
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
2.
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
3.
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
4.
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
5.
impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
6.
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
7.
impianti di protezione antincendio.
Ogni impianto presente all’interno del condominio deve essere conforme al decreto ministeriale di cui sopra e quindi le l’imprese installatrici devono rilasciare l’apposita Dichiarazione di Conformità in caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di un impianto rientrante nell’art.1.
A termine dei lavori, dopo aver eseguito le opportune verifiche dettate dalla normativa vigente, (compreso il collaudo tecnico), l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità.
Come prevede il D.M. 37/08, all’art.7 è obbligatorio e ne sono parte integrante della stessa dichiarazione la conformità è comprensiva di Allegati che devono essere sempre obbligatori:
- dichiarazione
- relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati
- progetto di cui all’articolo 5”.
A questo proposito si riprende il parere l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti:
“Da tempo gli allegati sono stati trascurati e la Dichiarazione di Conformità è spesso associata al solo primo foglio, si può affermare definitivamente che solo il primo foglio senza allegati non rappresenta la dichiarazione di conformità”. (Linea Guida – Dichiarazione di Conformità, 2015).
Il progetto degli impianti deve essere predisposto secondo la regola dell’arte, conforme alla vigente normativa tecnica e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.
Il progetto, deve contenere la relazione tecnica descrittiva, gli schemi dell’impianto ed i disegni planimetrici, secondo quanto richiesto dalla norma CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”.
In caso di variazioni, è opportuno integrare il progetto iniziale con la necessaria documentazione tecnica dimostrante le varianti, alle quali l’impresa installatrice dovrà fare riferimento nella dichiarazione di conformità, comprensivo di un progetto con l’aggiornamento proprio per scattare una fotografia di quanto realizzato.
Anche la Tipologia dei materiali utilizzati dev’essere dichiarato e contenere l’elenco di tutti i materiali e dei componenti utilizzati, con riferimenti a marchi, modelli, certificati di prova rilasciati da eventuali istituti autorizzati. Se si individuano occorre allegare anche le schede tecniche dei materiali utilizzati, non sempre facili da trovare.
Dichiarazione di Rispondenza: quando è possibile usarla? Il Decreto Ministeriale 37/08 ha anche introdotto la possibilità di avere una Dichiarazione di Rispondenza (c.d. DIRI), in tal caso è l’art.7 ad introdurre tale documento: “Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.
A questo proposito si ricorda che se l’impianto è stato realizzato ante 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore ex L.46/90) non è più possibile recuperare la Dichiarazione di Conformità, ed allora necessita far redigere la Dichiarazione di Rispondenza.
Tale Dichiarazione di Rispondenza può essere firmata da:

da un professionista iscritto ad un albo professionale per le specifiche competenze tecniche ed esercitante la professione da almeno cinque anni nel settore impiantistico; per tutti gli impianti.

da un professionista o da un responsabile tecnico di un’impresa abilitata che ricopra tale ruolo, nel settore impiantistico a cui si riferisce la DIRI, da almeno cinque anni e che sia in carica al momento del rilascio della dichiarazione; per gli impianti non soggetti a progettazione.
A differenza della Dichiarazione di Conformità, per quanto riguarda la Dichiarazione di Rispondenza può essere redatta in vari modelli liberi, in quanto non esiste un modello ministeriale univoco.
Il tecnico che compila la dichiarazione di rispondenza, dovrà avere cura di dichiarare che l’impianto è rispondente a quanto previsto dall’art.7 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio; inoltre dovrà indicare che è stata seguita la legislazione e la normativa tecnica applicabile ed allegare il report delle verifiche eseguite durante il sopralluogo. Anche per questo tipo di certificazione è necessario produrre gli schemi degli impianti ed i disegni planimetrici.
Leggendo il DM 37/08 all’art. 11 troviamo che l’impresa installatrice ha l’obbligo di depositare entro 30 giorni dal termine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del comune dove ha sede l’impianto realizzato, la dichiarazione di conformità comprensivo di progetto.
Seguendo l’art. 9, il certificato di agibilità dev’essere rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati.
Il suggerimento, in mancanza di tale documentazione, è che vi la possibilità di recuperare tale documentazione facendo apposita richiesta all’ufficio di competenza.

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