Notaio, in cosa consistono le agevolazioni "under 36 anni"?
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del 17/06/2021
L’art. 64 del cd Decreto Sostegni bis, entrato in vigore il 26 maggio 2021, prevede alcune misure a favore dei giovani “under 36 anni” per l’acquisto di una casa di abitazione e per il relativo contratto di mutuo; dette agevolazioni trovano applicazione per gli atti effettuati entro il 30 giugno 2022.
Nello specifico, il comma 6 dell’art. 64 prevede l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale (il cui complessivo valore minimo è pari ad euro 1.100) in caso di acquisto della c.d. prima casa, fermi invece gli altri oneri di legge. Per godere di tale agevolazione, l’acquirente, oltre a possedere i normali requisiti propri della c.d. agevolazione prima casa (si veda l’articolo “agevolazione prima casa” nella sezione Tributi), non deve aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene concluso l’atto di acquisto (si ritiene pertanto che nell’anno 2021 possano godere dei benefici fiscali i nati dal giorno 1/1/1986 e che nell’anno 2022 potranno godere dei benefici i nati dal giorno 1/1/1987) né deve avere un ISEE superiore a 40.000 euro annui.
Qualora l’acquisto della prima casa sia soggetto ad IVA, il comma 7 dell’art. 64 attribuisce all’acquirente, che non abbia ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene concluso l’atto di acquisto, un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta: in pratica si annulla il peso economico del tributo attraverso lo strumento del credito d’imposta.
Infine, il comma 8 dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva - che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25% - per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della “prima casa”, sempre che sussistano i citati requisiti, dunque il mutuatario non abbia ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto di mutuo viene concluso e non abbia un ISEE superiore a 40.000 euro annui.
In caso di dichiarazione mendace, e quindi di insussistenza dei requisiti sopra citati, il contribuente decade dai benefici invocati con conseguente recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate delle imposte dovute, oltre alle previste apposite sanzioni.